| CHE
COS’E’ IL TFR?
Il Trattamento di Fine Rapporto è un istituto
previdenziale, a garanzia dei lavoratori,
introdotto dalla
Legge 297 del 1982
Il testo della Legge citata ha sostituito il
vecchio articolo 2120 del Codice Civile.
Il Trattamento di Fine Rapporto è una forma di
retribuzione differita, liquidata al momento
della cessazione del rapporto di lavoro del
lavoratore dipendente.
RIFERIMENTI GIURIDICO-NORMATIVI
La Legge 297/82 ha disciplinato in maniera
innovativa le modalità ed i criteri di calcolo
per la determinazione dell’indennità dovuta dal
datore di lavoro
La Legge, peraltro, prevede esclusivamente
l’obbligo, per le aziende, di registrazione
contabile delle quote di tfr che maturano
annualmente e di erogazione delle somme al
termine del rapporto di lavoro.
Il TFR si determina calcolando, per ciascun anno
di servizio, un importo pari, e comunque non
superiore, all’entità della retribuzione lorda
dovuta per ogni annualità, divisa per il
parametro fisso 13,5. La quota rappresenta
quindi il 7,41% della retribuzione (precisamente
il 6,91% corrisposto all’ex dipendente più lo
0,50% corrisposto all’Inps)
Tale importo viene rivalutato, su base composta,
al 31 Dicembre di ogni anno, di una percentuale
costituita dall’1,5% in misura fissa e dal 75%
dell’aumento dell’indice Istat dei prezzi al
consumo.
Gli elementi che concorrono alla formazione del
TFR sono numerosi e vanno dallo stipendio base
alle indennità di funzione comprendendo, in via
generale, tutti i compensi a carattere
continuativo.
Il TFR è una indennità riservata ai lavoratori
dipendenti del settore privato.
Il TFR è una indennità che sfugge alla
tassazione ordinaria per rientrare in una
procedura di tassazione separata, espressamente
elaborata per tale tipo di indennità e per
indennità equipollenti.
La Legge 297/82 prevede la possibilità, per il
lavoratore, di ottenere anticipazioni (entro il
limite del 70% del maturato, salvo pattuizioni
di maggior favore). L’anticipazione può essere
ottenuta una sola volta nel corso del rapporto
di lavoro a condizione che il dipendente abbia
maturato almeno 8 anni di servizio presso lo
stesso datore di lavoro.
La richiesta di anticipazione deve essere
giustificata dalla necessità di:
eventuali spese sanitarie per terapie o
interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche
acquisto della prima casa di abitazione per sé o
per i figli, documentato da atto notarile
FISCALITA’
Il D. Lgs. 47/2000 ha modificato, per gli
Accantonamenti effettuati a partire dal 1°
Gennaio 2001, la tassazione sul TFR;
attualmente, la situazione è la seguente:
quote + rendimenti ante 1.1.2001 tassaz. Sep.
quote post 1.1.2001……………….tassaz. Sep.
rendimenti post 1.1.2001..11% per periodo
d’imposta
Come si calcola la tassazione separata
1) La base imponibile:
tfrc = (tfr1-309,87 x n1) + (tfr2 - riv01)
tfrc = tfr complessivo
tfr1 = tfr maturato al 31-12-2000
tfr2 = tfr maturato all'1.1.2001
n1 = numero di anni di accantonamento
riv01 = rendimento finanziario post 2001
2) L'aliquota da applicare:
Si divide il tfrc per n1 e si moltiplica il
risultato per 12 (mesi), ottenendo così il RAR
(Reddito Annuale di Riferimento).
Si calcola l'aliquota Irpef media sul RAR.
3) La riliquidazione
L'imposta viene riliquidata dagli uffici
finanziari in base all'aliquota media di
tassazione relativa ai 5 anni precedenti a
quello di maturazione del diritto alla
percezione del TFR.
LA SOLUZIONE ASSICURATIVA
Anche il TFR, come il TFM, può essere
accantonato sotto diverse forme o, addirittura,
non essere accantonato se non quale pura voce di
bilancio
Una soluzione interessante è quella offerta
dalla sottoscrizione di una polizza in quanto è
l’unica soluzione che consente di avere un
rendimento minimo garantito
Quali sono i vantaggi di una soluzione
assicurativa ?
le quote versate rimangono deducibili dal
reddito d’impresa
i premi versati rappresentano un credito
immobilizzato da esporre nello stato patrimonial
garantisce la necessaria liquidità per uscite
improvvise
prevede un rendimento minimo garantito
scarica su un ente terzo l’onere della gestione
fidelizza il dipendente verso l’azienda
Per una gestione ottimale delle problematiche
relative al TFR, la soluzione assicurativa è
opportuno che preveda un contratto in forma
collettiva
Il 99% dei prodotti TFR esistenti sul mercato,
sono venduti in forma collettiva.
ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Legge 23 agosto 2004, n. 243
"Norme in materia pensionistica e deleghe al
Governo nel settore della previdenza pubblica,
per il sostegno alla previdenza complementare e
all'occupazione stabile e per il riordino degli
enti di previdenza e assistenza obbligatoria"
“Conferimento del TFR maturando alla previdenza
complementare”
Sviluppo della Previdenza Complementare
Maggiori agevolazioni fiscali ai FP sulla
contribuzione: deducibilità fiscale (oggi: 12%,
max 5.164 Eur)
sui FP: Imposta Sostitutiva (oggi: 11%)
Uso totale del TFR (7.5 Miliardi Eur)
Silenzio / assenso (legge delega 243/04)
Parità dei FPc, FPa, Fip
Decontribuzione della Componente pubblica a
favore delle componente complementare
Il lavoratore potrà esprimersi in merito alla
destinazione del suo TFR alla previdenza
complementare e sullo strumento da utilizzare
(fondo o FIP) entro il termine di 6 mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto
legislativo di attuazione della delega ovvero,
per i lavoratori di nuova occupazione, entro 6
mesi dall’assunzione.
TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
GARANZIA
Il lavoratore ha piena liberta’ nella scelta del
fondo a cui destinare il contributo proprio e
quello del datore di lavoro.
Il lavoratore deve essere sempre informato sulle
condizioni di accesso e sul regolamento dei
fondi.
Viene riconosciuta la libera portabilita’ dei
contributi tra i fondi.
TUTELA DELLE PRESTAZIONI
le prestazioni erogate dai fondi avranno le
garanzie della non cedibilita’, non
sequestrabilita’ e non pignorabilita’
VANTAGGI PER I DATORI DI LAVORO
i maggiori oneri che derivano dallo sviluppo del
pilastro previdenziale saranno compensati da
equivalenti benefici economici (riduzione costo
del lavoro, facilita’ di accesso al credito)
NUOVI INCENTIVI FISCALI
ampliamento dei limiti di deducibilita’
abbattimento delle ritenuta che grava sui
rendimenti delle attivita’ poste dai fondi.
I VANTAGGI DEL LAVORATORE DIPENDENTE
a favore degli aderenti ai fondi negoziali, “e
solo per essi”, il datore di lavoro e’ obbligato
a versare al fondo pensione, somme di denaro in
forma di contribuzione mensile.
La riforma introduce la possibilita’ che,
qualora il lavoratore abbia diritto ad un
contributo del datore di lavoro da destinare
alla previdenza complementare, diritto acquisito
dalla contrattazione collettiva, tale contributo
potrà affluire alla forma pensionistica
prescelta dal lavoratore stesso.
I contributi versati, sono deducibili dal
reddito IRPEF, consentendo un risparmio fiscale;
che di fatto riduce il costo dei contributi
stessi.
Se al momento della prestazione, si richiede
solo la rendita, ovvero una quota di capitale
non superiore a 1/3 del montante, la tassazione
e’ + favorevole.
In alcune condizioni (es: licenziamento per
riduzione di personale) anche il riscatto in
forma di capitale del lavoratore viene
fiscalmente agevolato
La deduzione fiscale verra’ fatta direttamente
in busta paga
Garantirsi una pensione complementare
Non si intacca necessariamente la quota del
salario liquido percepito mensilmente
È ridotto il rischio di insolvenza se viene
consegnato il tfr a enti sottoposti a rigide
regole di gestione e a una stretta vigilanza
Libera scelta del fondo piu’ gradito al
lavoratore
LE REGOLE DOPO LA RIFORMA TFR-PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
lavoratori gia’ iscritti alla previdenza
complementare
Chi versa la totalita’ del tfr, continuera’ a
versare totalmente
Chi versa parzialmente il tfr (potenzialmente
lavoratore gia’ iscritto dopo il 28.04.93, ma
che aveva inziato a lavorare prima di tale data)
dovrebbe conferire per intero il tfr – ma non e’
detto, che in questo caso ,il decreto attuativo
possa stabilire una diversa volonta’ del
lavoratore.
lavoratori non iscritti alla previdenza
complementare
Possono comunicare di non aderire ad una
previdenza complementare e decidere di mantere
il tfr in azienda (tempo 6 mesi)
Possono scegliere il fondo a cui destinare il
tfr e l’eventuale contribuzione (tempo 6 mesi)
Se non effettuano alcuna scelta, il tfr sara’
tacitamente conferito ad un fondo regionale
oppure (in base ai contratti collettivi) in
mancanza, di un fondo integrativo istituito
presso un ente di previdenza obbligatoria.
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