
L'origine etimologica della parola "mobbing"
deriva dall'inglese "to mob" utilizzato nello studio del comportamento degli
animali e dall'etologia mutato proprio per definire un'aggressione impetuosa
diretta a colpire, isolare, penalizzare un unico individuo.
E' evidente che il fenomeno non nasce in questi ultimi anni, qualche antropologo
e sociologo affermano che esiste da sempre, Leymann lo sta studiando da oltre 20
anni e molti attenti osservatori affermano che è purtroppo connaturato
storicamente alla dinamica dei rapporti professionali e lavorativi organizzati.
Ed allora perché se ne parla solo oggi, perché si manifesta il fenomeno solo in
questi ultimi anni?
E' molto semplice: perché abbiamo gli strumenti, dei criteri e delle unità di
misura più sensibili.
Quello che è mutato è la sensibilità e la diffusione di strumenti di tutela
delle personalità e della salute (nella interpretazione più vasta possibile,
vedi definizione dell'OMS) dei singoli che ha portato inevitabilmente ad un
crescente rilievo il fenomeno che era tra noi ma di cui non avevamo la
consapevolezza. E' evidente che una volta visibile il fenomeno, diffondendosi la
consapevolezza, il mondo giuridico ed economico dovrà inevitabilmente
confrontarsi e fare i conti con lui.
Sono state tentate moltissime definizioni, tra le più
significative ma non esaustive:
Disegno di legge 6410 del 30 settembre 1999:
" Per violenza e persecuzione psicologica si intendono gli atti posti in essere
ed i comportamenti tenuti da datori di lavoro, nonché da soggetti che rivestono
incarichi in posizione sovraordinata o pari grado nei confronti del lavoratore,
che mirano a danneggiare quest'ultimo e che sono svolti con carattere
sistematico e duraturo e con palese predeterminazione.
Gli atti e i comportamenti rilevanti ai fini della presente legge si
caratterizzano per il contenuto vessatorio e per le finalità persecutorie, e si
traducono in maltrattamenti verbali e in atteggiamenti che danneggiano la
personalità del lavoratore, quale il licenziamento, le dimissioni forzate, il
pregiudizio delle prospettive di progressione di carriera, l'ingiustificata
rimozione da incarichi già affidati, l'esclusione dalla comunicazione di
informazioni rilevanti per lo svolgimento delle attività lavorative, la
svalutazione dei risultati ottenuti."
Disegno di legge 4265 del 13 ottobre 1999:
" Ai fini della presente legge vengono considerate violenze morali e
persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa, quelle azioni
che mirano esplicitamente a danneggiare una lavoratrice o un lavoratore. Tali
azioni devono essere svolte con carattere sistematico, duraturo e intenso" ,
segue un elenco di comportamenti che assumono rilievo in quanto finalisticamente
caratterizzati " a discriminare, screditare o comunque danneggiare il lavoratore
nella propria carriera, status, potere formale e informale, grado di influenza
sugli altri".
Disegno di legge 6667 del 5 gennaio 2000:
" Sono identificabili in molestie psico -fisiche, minacce, calunnie e, comunque,
in comportamenti vessatori che conducono altri a conclamata emarginazione
sociale e/o lavorativa, in ingiustificata discriminazione e penalizzazione del
trattamento retributivo, nel costringimento a compiti o funzioni dequalificanti
per la dignità personale, che comportano l'accettazione volontaria di decisioni
costrittive ingiu- stificate e pretestuose nella vita lavorativa, in stati di
menomazioni psico-fisiche parziali o permanenti, o comunque, sia nell'ambito
civile che in quello lavorativo, in atti e comportamenti di violenza psicologica
atti a conseguire o assicurare a sé o ad altri profitti e/o consensi altrimenti
disciplinati dalla legge ".
Legge Regionale del Lazio n° 16/02:
1) "Ai fini della presente legge per "mobbing" s'intendono atti e
comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere
nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, da parte del datore
di lavoro o da soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri
colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione
psicologica o di violenza morale"
2) Gli atti di cui al precedente comma 1)
possono consistere in:
a) pressioni o molestie
psicologiche;
b) calunnie sistematiche;
c) maltrattamenti verbali ed offese personali;
d) minacce od atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente
od avvilire, anche in forma velata ed indiretta;
e) critiche immotivate ed atteggiamenti ostili;
f) delegittimazione dell'immagine, anche di fronte a colleghi ed a soggetti
estranei all'impresa, ente od amministrazione;
g) esclusione od immotivata marginalizzazione dell'attività lavorativa ovvero
svuotamento delle mansioni;
h) attribuzione di compiti esorbitanti od eccessivi, e comunque idonei a
provocare seri disagi in relazione alle condizioni fisiche e psicologiche del
lavoratore;
i) attribuzione di compiti dequalificanti in relazione al profilo professionale
posseduto;
l) impedimento sistematico ed immotivato all'accesso a notizie ed informazioni
inerenti l'ordinaria attività di lavoro;
m) marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative formative,
di riqualificazione e di aggiornamento professionale;
n) esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del
lavoratore idonee a produrre danni o seri disagi;
o) atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore, consistenti in
discriminazioni sessuali, di razza, di lingua e di religione.
Bisogna prendere atto che in tutti i
progetti di legge presentati e la Legge Regionale n° 16/02 del Lazio emanata,
anche se diversamente articolati, hanno come minimo comune denominatore la
volontà di fornire strumenti di tutela per le forme di violenza psicologica che
si possono verificare nell'ambito delle attività lavorative.
E' evidente che in un tentativo di definizione è inevitabile un'opera di
ricostruzione ermeneutica con un approccio di analisi olistico del fenomeno, del
dove si sviluppa e di chi è vittima.
Bisognerebbe aggiungere un'altra affermazione oltre al fatto che il mobbing
esiste e costituisce un pericolo, sicuramente banale per gli esperti ma
concettualmente da diffondere, ossia che il mobbing non è una malattia.
Il mobbing può indurre a delle patologie, ma per espletarsi o conclamare la sua
esistenza non deve necessariamente ammalarsi o morire qualcuno.
Ma allora che cosa
è il mobbing?
Non c'è una definizione univoca di mobbing che sia internazionalmente
riconosciuta, L'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, come
esempio ci comunica che "il mobbing consiste in un comportamento ripetuto,
immotivato, rivolto contro un dipendente o un gruppo di dipendenti, tale da
creare un rischio per la salute e la sicurezza." In questa definizione:
"il comportamento immotivato" sta ad indicare un comportamento che, secondo una
persona ragionevole e tenuto conto di tutte le circostanze, perseguita, umilia,
intimidisce o minaccia; "comportamento" comprende le azioni di singoli individui
o di un gruppo. Si può far uso di un certo sistema di lavoro per perseguire,
umiliare, intimidire o minacciare; "il rischio alla salute" comprende il rischio
alla salute mentale o fisica del lavoratore dipendente.
A questa definizione e precisazioni aggiungerei, oltre ad un concetto di salute
intesa come "completo benessere psichico, fisico e sociale del lavoratore",
oltre all' atteggiamento immotivato che si protrae nel tempo anche "una singola
decisione ingiustificata le cui conseguenze si protraggono nel tempo".
Volendo utilizzare un analogismo , definirei il mobbing come un veleno che viene
somministrato direttamente o indirettamente, in alcuni casi che contamina lo
stesso ambiente di lavoro, l'aria che si respira, che si è costretti a
respirare, nell'ambiente di lavoro.Se questo analogismo è pertinente e lo
poniamo come un postulato quindi come vero, continuando con questa analogia si
può fare un'altra osservazione: che è la dose che rende pericolosa la sostan- za
( il veleno: il mobbing ). Continuando sempre su questa logica ci sono altri
fattori che rendono pericolosa o letale una qualsiasi sostanza intesa nella più
vasta accezione:
1) la concentrazione;
2) il mezzo e veicolo di penetrazione;
3) il tempo di esposizione;
4) la sensibilità del soggetto.
E' evidente quindi che questi fattori e le loro possibili
interrelazioni possono creare una infinità di casi, e quindi anche molta
confusione.
Si deve fare chiarezza e, nella ricerca della definizione del mobbing, che è
fondamentale per una adeguata e necessaria uniformità di linguaggio , è
necessario:
1) individuare dei limiti di rilievo giuridico che consentano di distinguere in
termini di ragionevole certezza le condotte di mobbing da quelle intrinsecamente
ed inevitabilmente conflittuali che appartengono alla dinamica imprenditoriale o
a fattori relazionali di intersoggettività; condotte che trovano una risposta in
funzione del bilanciamento di interessi regolamentato dagli ordinari strumenti
civilistici e nell'ambito dei rapporti sindacali;
2) individuare, una volta delimitato e definito nelle sue varie accezioni, il
comportamento da mobbing, quali responsabilità possono essere riferite non
soltanto agli autori della condotta ma anche a coloro che hanno tollerato il
verificarsi della stessa.
Il mobbing nel dettaglio:
Molto si parla negli ultimi anni di "mobbing",
di accanimento di un singolo o di un gruppo contro una vittima designata
nell'ambiente lavorativo. Ma quella che cambia è la cornice in cui si svolgono
le angherie: da sempre nella storia dell'umanità si è assistito a varie forme di
"caccia alle streghe" in cui gruppi umani compatti si sono accaniti contro il
capro espiatorio di turno, un nemico reale od immaginario, qualcuno che si
discostava dalla logica interna del clan.
II termine mobbing è stato coniato agli inizi degli anni settanta dall'etologo
Konrad Lorenz per descrivere un particolare comportamento di alcune specie
animali che circondano un proprio simile e lo assalgono rumorosamente in gruppo
al fine di allontanarlo dal branco.
Il primo a parlare di mobbing quale condizione di persecuzione psicologica
nell'ambiente di lavoro è stato alla fine degli anni '80 lo psicologo svedese
Heinz Leymann che lo definiva come una comunicazione ostile e non etica diretta
in maniera sistematica da parte di uno o più individui generalmente contro un
singolo che è progressivamente spinto in una posizione in cui è privo di
appoggio e di difesa e lì relegato per mezzo di ripetute e protratte attività
mobbizzanti.
In Italia si inizia a parlare di mobbing solo negli anni '90 grazie allo
psicologo del lavoro Haraid Ege che delinea il fenomeno come "una forma di
terrore psicologico sul posto di lavoro, esercitata attraverso comportamenti
aggressivi e vessatori ripetuti, da parte dei colleghi o superiori" attuati in
modo ripetitivo e protratti nel tempo per un periodo di almeno sei mesi. In
seguito a questi attacchi la vittima progressivamente precipita verso una
condizione di estremo disagio che cronicizzandosi si ripercuote negativamente
sul suo equilibrio psico-fisico.
Tipi di mobbing
Si possono descrivere diverse modalità di
mobbing:
verticale: quando è attuato da un superiore nei confronti di un subordinato o
viceversa da parte di un gruppo di dipendenti nei confronti di un superiore;
orizzontale: tra pari grado;
collettivo: spesso attuato come strategia aziendale mirata a ridurre o
razionalizzare gli organici e rivolto a gruppi numerosi di persone;
doppio mobbing: si realizza, a parere di Ege, quando il mobbizzato carica la
famiglia di tutte le sue problematiche. Ad una prima fase di comprensione dei
familiari segue una condizione di distacco che, quando la situazione si aggrava,
porta ad un ulteriore isolamento dell'individuo dal nucleo familiare;
esterno: la vittima è il datore di lavoro che subisce pressioni attuate sotto
forma di minacce di denuncia per comportamenti mobbizzanti, sia da parte di
organizzazioni sindacali che da dipendenti con velleità carrieristiche.
Fasi del mobbing
Secondo Leyman il mobbing si attua
attraverso fasi ambientali e comportamentali ben codificate:
Segnali premonitori: fase breve e sfumata nella quale si appalesano le
"anomalie" dinamico-relazionali tra la vittima e i colleghi o il superiore. Tali
screzi si scatenerebbero in seguito a cambiamenti nel normale ritmo lavorativo
quali ad esempio per una nuova assunzione oppure in seguito ad una promozione.
Iniziano le prime critiche e i primi rimproveri.
Mobbing e stigmatizzazione: si rende manifesto il comportamento mobbizzante
attraverso incalzanti e reiterati attacchi nei confronti della vittima al fine
di screditarne la reputazione, isolarla dal contesto lavorativo, dequalificarla
professionalmente e, attraverso continue critiche e richiami, demotivarla
psicologicamente.
Ufficializzazione del caso: la vittima denuncia le vessazioni, ma viene
colpevolizzata dai suoi "persecutori" che la considerano responsabile, a causa
del suo modo di essere, della situazione che si è venuta a creare.
Allontanamento: è la fase conclusiva dell'azione mobbizzante che culmina con il
completo isolamento della vittima che inizia a manifestare depressione del tono
dell'umore e somatizzazioni. Il lavoratore è stremato e, non riuscendo a trovare
una soluzione al problema, sceglie la strada delle dimissioni volontarie quale
estremo tentativo di salvezza.
Le cifre del mobbing
Non esistono casistiche precise, ma il
numero di casi di mobbing sembra essere in continuo aumento.
In Europa tale fenomeno sta assumendo dimensioni sociali di notevole rilievo. In
Italia circa il 6 della popolazione attiva (approssimativamente un milione e
mezzo di lavoratori) ne sarebbe vittima con conseguenti effetti negativi che
ricadono sull'individuo colpito, sul suo nucleo familiare, sulle aziende per le
quali il deterioramento delle dinamiche lavorative di gruppo comporta
inevitabilmente un aumento dei costi aziendali e sulla collettività con il
conseguente incremento dei costi sanitari e previdenziali.
Secondo alcune stime il costo sociale di ogni lavoratore mobbizzato sarebbe pari
a circa il 190 in più del suo salario annuo lordo. Il fenomeno mobbing per le
dimensione che sta assumendo, necessita sempre più urgentemente di un corretto
inquadramento che comprenda tutte le condizioni che ad esso sottendono. Mentre
in Svezia ed in altri paesi europei quali la Norvegia e la Germania il fenomeno
è stato da tempo regolamentato, nel nostro sistema giuridico manca una normativa
specifica che identifichi e disciplini il mobbing come fenomeno a sé.
Tuttavia la Costituzione (artt. 2-3-4-32-35-36-41-42) tutela la persona in tutte
le sue fasi esistenziali, da quella di cittadino a quella di lavoratore. Molti
comportamenti che caratterizzano il mobbing trovano inoltre una precisa
connotazione in numerosi articoli del codice penale (abuso d'ufficio, delitto di
percosse, delitto di lesione personale volontarie e colposa, ingiuria,
diffamazione, minaccia, molestie).
Sul mobbing vince la prevenzione
La Corte Costituzionale promuove le leggi regionali di Abruzzo, Umbria e Friuli
V.G. mentre la Cassazione richiama il datore di lavoro ai suoi obblighi di
imprenditore.
Il Mobbing è entrato ormai a far parte del linguaggio comune indicando il
terrorismo psicologico derivante da una forma di comunicazione ostile e non
etica, attuata sistematicamente da una o più persone nei confronti di un
individuo, oggetto di iniziative vessatorie e persecutorie per mezzo di azioni
persistenti.
Partendo dal fatto che il Mobbing si presenta come un conflitto sul lavoro si
può affermare che sia sempre esistito, ma solo negli ultimi anni la percezione
della sua portata distruttiva nel mondo del lavoro sui singoli e sui gruppi di
conseguenza, ha assunto la giusta rilevanza.
Ed è proprio in quest’ottica di presa di coscienza di un fenomeno tanto vasto e
difficile da inquadrare, quanto grave e diffuso che si collocano le decisioni
della Corte Costituzionale in relazione alle leggi emanate dalle regioni
Abruzzo, Umbria e Friuli che permettono la creazione di centri di ascolto e di
aiuto per i lavoratori anche in assenza di una normativa nazionale che definisca
definitivamente il fenomeno.
Nello specifico, la Corte Costituzionale con le sentenze 238 e 239, depositate
il 22/06/06, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale in riferimento alle leggi delle regioni Umbria e Friuli VG,
sollevata dal Presidenza del Consiglio dei Ministri che aveva proposto il
ricorso in quanto riteneva che le leggi in questione potessero ledere la
competenza legislativa in materia di ordinamento civile e amministrativo,
esclusiva dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
Vista la mancanza di una definizione autonoma e generica del Mobbing e dei
comportamenti in cui il fenomeno può concretizzarsi (elementi che avevano
portato la stessa Corte a riconoscere l’illegittimità costituzionale della legge
della regione Lazio) e tenuto conto che le azioni di prevenzione e contrasto del
mobbing proposte dalle due regioni sono finalizzate a tutelare l’integrità
psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e sono promosse “nel rispetto
della normativa statale vigente e dell’ordinamento comunitario”, la Corte ha
dichiarato la legittimità costituzionale delle due leggi.
Infatti, le attività dei dipartimenti di prevenzione, di cui fanno parte i
programmi di controllo dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro sono
strutture operative delle ASL e come tali, di competenza delle regioni.
Analoga decisione era stata presa dalla stessa Corte Costituzionale (sentenza 27
gennaio 2006, n.22) per la legge della regione Abruzzo che, con lo scopo di
“contrastare e prevenire i fenomeni afferenti allo stress psico-sociale e il
Mobbing nei luoghi di lavoro” istituiva un Centro di riferimento regionale
presso l’Asl di Pescara.
Un passo avanti questo, che pone le basi per nuove risposte in grado di
contrastare un fenomeno che, date le dimensioni raggiunte si rappresenta come un
“malessere sociale” e non più solo soggettivo.
L’intervento della Cassazione
La prevenzione quindi è la strada da perseguire in materia di Mobbing.
È per questo che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.12445 della
Sezione Lavoro, depositata lo scorso 25 maggio, considera “insufficiente” che il
datore di lavoro porti a sua discolpa una iniziativa unicamente di natura
repressiva a fatti mobbizzanti avvenuti; egli avrà invece l’obbligo di
dimostrare di aver adottato tutte le misure possibili volte a prevenire l’evento
dannoso.
Questa decisione parte dalle considerazioni sulla natura contrattuale della
responsabilità del datore di lavoro conseguente alla violazione dell’articolo
2087 del c.c., unica norma di riferimento (Tutela delle condizioni di lavoro)
allo stato attuale della legislazione, a partire dalla quale “l'imprenditore e
tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”
Partendo dal presupposto che il datore di lavoro è responsabile dei danni subiti
dai lavoratori nel momento in cui non adotta tutte le misure protettive, la sua
responsabilità non può che essere di natura contrattuale. In particolare, per
quanto riguarda il danno da mobbing, è legata all’inadempimento dell’obbligo di
garantire la sicurezza del lavoratore sancito dal suddetto articolo 2087 c.c.
Inoltre, come causa dell’infortunio, è lo stesso datore di lavoro a dover
dimostrare la non imputabilità della responsabilità del danno che sia esso di
natura professionale o legato al pregiudizio della salute e della personalità
morale del lavoratore.
Non basta sanzionare gli atti mobbizzanti, il datore è tenuto a fare tutto il
possibile per preservare l’ambiente lavorativo da qualunque pericolo per la
salute psico- fisica dei dipendenti.
Dalle richieste di assistenza, dalle denunce e dalle statistiche il mobbing
sembra essere un fenomeno molto diffuso nel nostro Paese (un lavoratore su 10 se
ne dichiara vittima), e ad oggi ancora difficile da dimostrare visto che non
sempre ci si trova di fronte ad azioni illegittime, ma nella maggior parte dei
casi, ad azioni neutre.
Lo stesso Ege, uno dei maggiori studiosi del fenomeno, infatti, ha sottolineato
come tutte le azioni mobbizzanti possano essere in realtà anche assolutamente
normali.
Occasionali divergenze di opinioni, discussioni animate, momenti di conflitto ed
eventuali problemi che si dovessero verificare durante il rapporto di lavoro,
non costituiscono i presupposti sufficienti per la denuncia del processo di
vittimizzazione che caratterizza il Mobbing.
Il Mobbing nasce solo quando una di queste azioni, volte a colpire l’individuo
nella sua dignità personale, morale e professionale, diventa sistematica e a
lungo termine.
L’idoneità offensiva della condotta può essere quindi dimostrata per la sua
sistematicità e durata dell’azione nel tempo, dalle sue caratteristiche
oggettive di persecuzione e discriminazione anche in assenza di specifiche norme
di tutela del lavoratore subordinato.
Diviene quindi più facile dimostrare il Mobbing. Non serve infatti che il datore
di lavoro sia accusato di aver violato specifiche norme per ritenerlo
responsabile degli eventuali danni subiti dal dipendente.
Qualcosa si muove quindi in ambito giuridico per quanto riguarda il fenomeno del
Mobbing dando una speranza a tutti quei lavoratori che si trovano a dover
combattere contro un fenomeno che, per la mancanza di una definizione e di una
legislazione a livello nazionale, diventa sempre più difficile da provare ma che
ogni giorno continua a creare disagi sempre più gravi in coloro che,
nell’impossibilità di difendersi e di far fronte a pressioni sempre maggiori,
sono vittime di azioni che finiscono per logorare la loro salute psico-fisica.
Qualcosa si muove, e speriamo continui a farlo!
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