La rappresentatività utile per
l'acquisto dei diritti sindacali nell'azienda è
condizionata unicamente da un dato empirico di
effettività dell'azione sindacale, che si
concretizza nella stipulazione di qualsiasi
contratto collettivo (nazionale, provinciale o,
anche, aziendale) applicato all'unità produttiva.
(Cass. 27/8/2002, n. 12584, Pres. Guglielmucci, Est.
Vidiri, in Riv. it. dir. lav. 2003, 482, con nota di
Martina Vincieri, Sull'applicabilità dell'art. 28
St. lav. al rapporto fra sindacato e cooperativa di
lavoro)
Il Titolo III dello Statuto dei
lavoratori non si applica ai datori di lavoro che
non rivestano natura di imprenditore (è stato anche
ritenuto che ha natura di imprenditore quel datore
di lavoro che svolga un’attività organizzata in modo
che i profitti siano astrattamente idonei a coprire
i costi) (Pret. Milano 11/12/98 (decr.), est.
Cincotti, in D&L 1999, 62, n. Mensi,
Titolo III SL e natura imprenditoriale del datore di
lavoro)
L'attività di volantinaggio
all'interno dei luoghi di lavoro deve essere
inquadrata nel diritto di attività sindacale sancito
dall'art. 14, l. n. 300/70 e in particolare nel
diritto all'attività di proselitismo garantita
dall'art. 16 della stessa legge; i comportamenti
datoriali ostativi all'esercizio di tale diritto
ricadono, quindi, nella fattispecie della condotta
antisindacale (Trib. Vicenza 30/10/00, n. 322, pres.
e est. Perina, in Argomenti dir. lav. 2001, pag.
333)
B. Assemblee
Il diritto di assemblea sancito
dall’art. 20 SL, da inquadrarsi tra i diritti del
lavoratore alla libera manifestazione del proprio
pensiero, non può essere limitato dalla
contrattazione collettiva se non nel disciplinarne
le modalità di esercizio e, comunque, senza limitare
il diritto di ciascun lavoratore a partecipare alle
assemblee. (Nel caso di specie è stato ritenuto che
l’art. 26 del Ccnl Terziario, nel quale è previsto
che lo svolgimento delle riunioni durante l’orario
di lavoro debba essere tenuto con riguardo
all’esigenza di garantire il servizio di vendita al
pubblico, debba considerarsi nullo in quanto
determina una limitazione del diritto alla
partecipazione all’assemblea da parte dei
lavoratori) (Cass. 5/7/97 n.6080, pres. Nuovo, est.
Vidiri, in D&L 1998, 340, nota DAL LAGO,
Assemblea ex art. 20 S.L. e contrattazione
collettiva)
Le limitazioni al diritto di
assemblea possono trovare giustificazione
esclusivamente in relazione a esigenze di tutela dei
diritti costituzionalmente garantiti quali quello
alla sicurezza del personale, alla salvaguardia
dell’integrità delle strutture tecniche e del
patrimonio aziendale (Cass. 5/7/97 n.6080, pres.
Nuovo, est. Vidiri, in D&L 1998, 340, nota
DAL LAGO, Assemblea ex art. 20 S.L. e
contrattazione collettiva)
L'esercizio del diritto di
assemblea nell'ambito dei diritti pubblici
essenziali, anche qualora non lo si ritenga
assoggettato ai limiti previsti per lo sciopero
dalla l. 12 giugno 1990, n. 146, deve comunque
osservare modalità e tempi tali da non escludere un
livello minimo di garanzia per la fruizione del
servizio pubblico da parte deglui utenti.
L'interesse della collettività alla libera
circolazione in condizioni di igiene e sicurezza
funge da limite esterno al diritto di assemblea.
(Trib. Milano 17/4/2002, Giud. Salmeri, in Riv. it.
dir. lav. 2003, 8, con nota di M. Ferraresi, Il
diritto di assemblea nei servizi pubblici
essenziali)
Il diritto di convocazione delle
assemblee retribuite, di cui all'art. 20 SL, può
essere esercitato, ai sensi dell'art. 17 Ccnl
dipendenti catene alberghiere, nelle unità
alberghiere con più di quindici dipendenti, dalle
singole Organizzazioni sindacali. (Trib. Milano
28/2/2002, decr., Est. Marasco, in D&L 2002, 600)
Costituisce comportamento
antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di
concedere un idoneo locale per lo svolgimento di
un'assemblea di lavoratori. (Trib. Milano 28/2/2002,
decr., Est. Marasco, in D&L 2002, 600)
Il diritto di convocare le
assemblee dei lavoratori, riconosciuto dall'art. 20
S.L. ed esteso alle Rsu dall'art. 4 AI 20/12/93, non
spetta necessariamente a tutte le Rsu
congiuntamente, potendo invece essere disgiuntamente
esercitato dalle Rsu di ogni organizzazione
sindacale (Pret. Nola, sez. Pomigliano d'Arco,
19/4/95, est. Perrino, in D&L 1995, 847. In
senso conforme, v. Pret. Milano 19/11/98, est.
Canosa, in D&L 1999, 61)
I dirigenti esterni del sindacato
che ha concorso alla costituzione delle Rsu ai sensi
dell'Accordo Interconfederale 20/12/93 hanno diritto
di partecipare alle assemblee di cui all'art. 20 SL,
ancorché detto sindacato non sia firmatario del Ccnl
applicato in azienda (Trib. Milano 4 dicembre 1999,
est. Cecconi, in D&L 2000, 341)
Se un'assemblea di lavoratori non
ha carattere generale ovvero non ha determinato
disservizi tali da pregiudicare diritti
costituzionalmente tutelati dell'utenza, le
eventuali violazioni del regolare esercizio del
diritto di assemblea non possono essere sindacate
dalla Commissione di garanzia ai sensi della L.
12/6/90 n. 146 come modificata dalla L. 11/4/2000 n.
83, ma devono essere valutate alla stregua della
disciplina di cui all'art. 20 SL e della normativa
contrattuale all'uopo prevista. (Commissione di
garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi
pubblici essenziali, 17/5/2001 n. 01/55, in D&L,
322, con nota di Lisa Giometti, "Diritto di
assemblea nel settore dei servizi pubblici
essenziali: presupposti del giudizio di legittimità
della Commissione di garanzia in tema di esercizio
del diritto di assemblea")
C. Permessi
sindacali
I permessi sindacali retribuiti
previsti dall'art. 30, l. n. 300/70 per i dirigenti
provinciali e nazionali delle organizzazioni
sindacali possono essere utilizzati soltanto per la
partecipazione a riunioni degli organi direttivi,
come risulta dal raffronto con la disciplina dei
permessi per i dirigenti interni, collegati
genericamente all'esigenza di espletamento del loro
mandato, e come è confermato dalla possibilità per i
dirigenti esterni di fruire dell'aspettative
sindacale; ne consegue che l'utilizzo per finalità
diverse dei permessi (nella specie, preparazione
delle riunioni e attuazione delle decisioni)
giustifica la cessazione dell'obbligo retributivo da
parte del datore di lavoro, che è abilitato ad
accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti
del diritto. (Cass. 7/4/01, n. 5223, pres. Trezza,
est. Picone, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 240)
I permessi sindacali
costituiscono oggetto di un diritto potestativo del
dirigente sindacale, dal cui esercizio discende una
situazione di soggezione del datore di lavoro, non
essendo richiesto il consenso di questi per produrre
l'effetto giuridico di esonero dalla prestazione
lavorativa; pertanto, l'indebita utilizzazione dei
permessi non si traduce in un inadempimento ma
rivela l'inesistenza di uno degli elementi
costitutivi del diritto; ne consegue che, in caso di
contestazione, qualora il lavoratore, su cui grava
il relativo onere, non fornisca la prova
dell'esistenza del diritto, trovano applicazione le
regole ordinarie del rapporto di lavoro e l'assenza
del dipendente è ritenuta mancanza della prestazione
per causa a lui imputabile. (Cass. 7/4/01, n. 5223,
pres. Trezza, est. Picone, in Orient. giur. lav.
2001, pag. 240).
Mentre per i permessi retribuiti
dei dirigenti delle R.s.a. (ex art. 23 Statuto dei
lavoratori) l'estrema indeterminatezza della formula
"per l'espletamento del mandato" comporta che nessun
tipo di sindacato o controllo datoriale sia previsto
ed esperibile in ordine all'utilizzazione delle ore
di permesso (cfr. Cass. n. 14128/99, etc.), per i
permessi sindacali dei componenti degli organi
direttivi provinciali o nazionali - legittimati ex
art. 30 in alternativa all'aspettativa sindacale ex
art. 31 - per la finalità di "partecipazione alle
riunioni degli organi suddetti", è, invece,
legittima la pretesa datoriale di attestazione della
partecipazione a tali riunioni, prevista quale
condizione per l'attribuzione del diritto, il cui
onere probatorio incombe sul dirigente sindacale
fruitore (Cass. 24/3/01 n. 4302, pres. Trezza, est.
Picone, in Lavoro e prev. oggi 2001, pag. 827)
La comunicazione al datore di
lavoro della volontà di fruire di permessi sindacali
deve essere effettuata tramite la rappresentanza
sindacale aziendale (Pret. Varese 14/2/97, est.
Papa, in D&L 1997, 507, nota Capurro)
È antisindacale il computo,
effettuato unilateralmente dal datore di lavoro, del
monte ore dei permessi retribuiti che, in violazione
dell’art. 52 Ccnl, Autotrasporto e spedizione merci
del 12/4/95, non tenga conto dei lavoratori a tempo
determinato e che computi ciascun lavoratore a tempo
parziale per solo la metà (Pret. Milano 24/6/97,
est. Ianniello, in D&L 1998, 83)
Pone in essere un comportamento
antisindacale il datore di lavoro che infligga
sanzioni disciplinari ai rappresentanti sindacali
per avere richiesto e fruito del permesso sindacale
senza preavviso 24 ore, qualora tale richiesta
tardiva sia dovuta all’insorgere improvviso di una
protesta spontanea dei lavoratori (Pret. Milano
24/6/97, est. Ianniello, in D&L 1998, 83)
I componenti della Rsa costituita
da un sindacato maggiormente rappresentativo ai
sensi dell'art. 19 SL hanno diritto a fruire dei
permessi ex artt. 23 e 30 della legge citata, ed è
antisindacale la pretesa del datore di lavoro di
interferire sulle concrete modalità di esercizio di
tali diritti sindacali (Pret. Milano 6/12/94, est.
Mascarello, in D&L 1995, 313)
In tema di permessi ai lavoratori
che svolgono attività sindacale esterna quali
componenti di organi direttivi provinciali e
nazionali di associazioni sindacali, l'utilizzazione
dell'agevolazione dell'assenza retribuita
costituisce oggetto di un diritto - che non tollera
limitazioni da parte del datore di lavoro e che
l'art. 30 dello Stat. Lav. attribuisce direttamente
ai lavoratori aventi la suddetta qualifica, non alle
associazioni sindacali di appartenenza - le cui
condizioni e modalità di esercizio sono rimessa alla
contrattazione collettiva, la quale - nella
fattispecie in esame - risulta sufficientemente
specifica al riguardo, così da precludere un
intervento sostitutivo del giudice applicativo dei
principi di correttezza ed equità di cui agli artt.
1175 e 1374 c.c.; è pertanto antisindacale il
rifiuto di concedere i permessi retribuiti
riconosciuti dall'art. 30 Stat. Lav. ai componenti
gli organi direttivi dei sindacati di cui all'art.
19 Stat. Lav. (Pret. Milano 4/5/99, in Riv. Giur.
Lav. 2001, pag. 179, con nota di De Paola, Sui
permessi sindacali ai dirigenti esterni: alcune
riflessioni)
L’art. 30 SL fa nascere
immediatamente in capo ai dirigenti delle
associazioni di cui all’art. 19 SL un vero e proprio
diritto soggettivo, mentre la contrattazione
inerisce solo a modalità di fruizione e limiti di
esercizio del diritto e non alla sua esistenza,
tanto che, ove manchi la fonte contrattuale,
spetterà al Giudice la determinazione di tali limiti
e modalità in base al principio di integrazione del
contratto ex art. 1374 c.c. (Pret. Milano 4/5/99,
est. Martello, in D&L 1999, 508)
Il diritto a permessi retribuiti
ex art. 30 SL è attribuito, nei limiti fissati dalla
contrattazione collettiva, a tutte le associazioni
che abbiano legittimamente costituito rappresentanze
aziendali, indipendentemente dall'avere le stesse
sottoscritto o meno il relativo CCNL di settore, cui
la legge rinvia unicamente per le modalità di
fruizione del diritto (Pret. Napoli 13/12/94, est.
Vitiello, in D&L 1995, 560)
All'atto della comunicazione, il
richiedente dei permessi ex art. 30 SL ha l'onere di
specificare la riunione cui debba partecipare e la
data fissata per la stessa (Pret. Napoli 13/12/94,
est. Vitiello, in D&L 1995, 560)
Costituisce comportamento
antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di
concedere i permessi di cui all’art. 30 SL con le
modalità previste dal contratto collettivo nazionale
(fattispecie relativa al Ccnl 6/12/94, relativo ai
rapporti tra le imprese di assicurazione – aderenti
all’Ania Associazione Nazionale fra le Imprese
Assicuratrici – e il personale amministrativo e
quello addetto all’organizzazione produttiva e alla
produzione) (Pret. Milano 4/5/99, est. Martello, in
D&L 1999, 508)
La disposizione dell'art. 23
dello Statuto dei Lavoratori, che prevede il diritto
dei dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali a permessi retribuiti per l'espletamento
del loro mandato, non contiene alcuna indicazione
circa le modalità della concreta utilizzazione dei
permessi stessi ed in particolare non impone né
prescrive che essa debba essere realizzata
esclusivamente con brevi, molteplici ed
intermittenti astensioni dal lavoro (nell'arco del
complessivo monte ore prefissato) e tanto meno
stabilisce criteri per determinare la durata di ogni
singola astensione dal lavoro; sicché non può
ritenersi esclusa la possibilità di una fruizione di
permessi aventi ciascuno una durata non limitata
soltanto ad ore od anche a pochi giorni, ma altresì
corrispondente ad un periodo di giorni alquanto
prolungato (Nella specie la S.C. ha confermato la
pronuncia del giudice di merito che - in un'ipotesi
in cui l'art. 48 c.c.n.l. 1/10/91 per i dipendenti
delle aziende municipalizzate di igiene urbana
prevedeva, con disposizione più favorevole, un monte
ore massimo di permessi retribuiti, comprensivi di
quelli di cui il successivo art 24 S.L. - pari a
otto ore e mezzo per dipendente in organico - aveva
ritenuta legittima la fruizione, da parte di un
dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale,
di un permesso retribuito della durata di 33 giorni
continuativi (Cass 15/12/99 n. 14128, in Mass.
Giur. lav. 2000, pag. 194)
D. Art. 22
S.L.
Ai fini dell'applicabilità della
tutela di cui all'art. 22 S.L., devono considerarsi
dirigenti di Rsa tutti i lavoratori indicati come
tali dalle OO. SS. di appartenenza e il cui
nominativo sia stato comunicato al datore di lavoro,
non essendo rintracciabile alcun limite numerico,
oltre a quello implicito della ragionevolezza,
nell'art. 22 S.L., e neppure essendo analogicamente
applicabili i limiti numerici di cui all'art. 23
S.L. (Pret. Milano 20/9/95, est. Chiavassa, in
D&L 1996, 102)
E.
Aspettativa ex art. 31 SL
L'art. 31 SL configura un diritto
potestativo del dipendente, il cui servizio è
assicurato sulla base della sola comunicazione da
parte dell'interessato, senza che occorra una
manifestazione di volontà del datore di lavoro il
quale viene a trovarsi in una posizione di immediata
ed incondizionata soggezione (nella fattispecie la
Corte ha dichiarato illegittimo il licenziamento per
assenza ingiustificata irrogato al dipendente che si
era assentato confidando nella comunicazione
effettuata dal sindacato di appartenenza). (Corte
d'Appello Milano 23/10/2001, Pres. Mannacio Est.
Sbordone, in D&L 2002, 77)
A norma dell'art. 31, 2° comma,
St. lav. e dell'art. 3, 2° comma, d. lgs. n. 564/96
debbono intendersi come cariche sindacali solo
quelle così individuate dalle norme statutarie delle
organizzazioni sindacali stesse e formalmente
attribuite per lo svolgimento di funzioni
rappresentative e dirigenziali, anche nell'ambito di
organi collegiali, a livello nazionale, regionale e
provinciale o di comprensorio, con i relativi
obblighi in termini di contribuzione figurativa. Ne
consegue che il giudice di merito dovrà valutare a
tal fine il contenuto delle funzioni sindacali
effettivamente attribuite, restando escluse dalla
previsione normativa le mansioni, pur formalmente
"sindacali", ma non strettamente riconducibili alla
ratio della norma dello Statuto (nella fattispecie,
individuate in semplici mansioni di addetto
all'ufficio vertenze) (Trib. Lucca, 9/6/00, pres.
Giannoni, est. Terrusi, in Riv. It. dir. lav. 2001,
pag. 17, con nota di Grandi, La nozione di carica
sindacale ex art. 31, 2° comma, St. lav.)
L’aspettativa non retribuita di
cui all’art. 31, 2° comma, SL spetta anche al
lavoratore appartenente a sindacato che sia privo
del requisito della maggiore rappresentatività
(Pret. Milano 19/3/99 (ord.), est. Porcelli, in
D&L
1999, 506)
Il diritto al godimento
dell'aspettativa sindacale ex art. 31 SL tutelabile
in via d'urgenza, spetta anche ai lavoratori
appartenenti a un sindacato privo del requisito
della maggiore rappresentatività (Trib. Milano 25
ottobre 1999 (ord.), est. Curcio, in D&L 2000, 117.
In senso conforme, v. Trib. Milano 15 dicembre 1999
(ord.), pres. Ruiz, est. Accardo, in D&L 2000, 117)
L'art. 31 SL, applicabile anche
al pubblico impiego, individua i soggetti
beneficiari dell'aspettativa nei lavoratori che
ricoprano cariche sindacali provinciali e nazionali,
senza alcun riferimento alla maggiore
rappresentatività dell'organizzazione sindacale di
appartenenza (Trib. Milano 24 dicembre 1999, est.
Vitali, in D&L 2000, 340)
La locuzione "anzianità
aziendale", di cui all'accordo collettivo Fiat del
27/3/91, in riferimento alla previsione del premio
di fedeltà aziendale, va intesa nel significato di
permanenza del dipendente nella stessa azienda senza
tenere conto delle assenze dal servizio che siano
legittimamente giustificate, sempre che,
interpretandosi la relativa norma collettiva nel suo
complesso, non siano rinvenibili nel detto accordo
disposizioni da cui venga esplicitamente a evincersi
che per "anzianità aziendale" deve intendersi
l'anzianità per il servizio effettivamente prestato
(nel caso, si faceva questione della rilevanza del
periodo di aspettativa sindacale) (Cass. 2/8/00, n.
10150, pres. Dell'Anno, in Riv. it. dir. lav. 2001,
pag. 207, con nota di Gianino, Anzianità aziendale e
aspettativa sindacale)
In materia di diritto di affissione delle
rappresentanze sindacali aziendali, dall’art. 25
S.L. si evince, in base alla sua lettera e alla sua
ratio, che l’obbligo del datore di lavoro è
soddisfatto quando lo stesso metta a disposizione di
ognuna delle rappresentanze sindacali aziendali un
determinato idoneo spazio all’interno dell’unità
produttiva, sicché non può ritenersi antisindacale
il comportamento del datore di lavoro che, senza
manomettere il materiale affisso sulle bacheche già
installate, si limiti a spostare queste ultime in
luoghi ugualmente idonei; né può ritenersi acquisito
da parte delle rappresentanze sindacali il diritto
all’affissione in un determinato luogo neanche nel
caso in cui l’originaria collocazione fosse stata
preventivamente concordata, e non può fondatamente
parlarsi di detenzione qualificata delle
rappresentanze sindacali riguardo alle bacheche, con
riferimento al particolare luogo sul quale si è
concretizzata la scelta (concordata o meno) operata
dal datore di lavoro (Cass. 3/2/00, n. 1199, pres.
Prestipino, est. Berni, in Mass. giur. lav.
2000, pag. 333; in Riv. Giur. Lav. 2001, pag. 158,
con nota di Morrone, Ancora sulla nozione di
condotta antisindacale: spostamento unilaterale
delle bacheche sindacali)
Costituisce condotta
antisindacale il divieto opposto dal datore di
lavoro ai dipendenti di tenere assemblee non
retribuite all'interno dei locali aziendali nel
corso di uno sciopero (Cass. 30/10/95 n. 11352,
pres. Nuovo, est. Miani, in D&L 1996, 384)
È da considerarsi antisindacale
il comportamento del datore che minacci la
trattenuta della retribuzione nel caso di
partecipazione a un’assemblea da tenersi ai sensi
dell’art. 20 SL, ovvero effettui la trattenuta a
seguito della partecipazione all’assemblea stessa
(Cass. 5/7/97 n.6080, pres. Nuovo, est. Vidiri, in
D&L 1998, 340, nota DAL LAGO, Assemblea ex
art. 20 S.L. e contrattazione collettiva)
Costituisce comportamento
antisindacale il rifiuto da parte del datore di
lavoro di concedere permessi sindacali ex artt. 23 e
30 SL per esigenze di servizio; è pertanto nulla la
clausola contrattuale (nella specie l'art. 41 del
Ccnl per gli addetti ai servizi di appalto delle
Ferrovie dello Stato) che subordina la concessione
di permessi sindacali alle esigenze di servizio.
(Trib. Milano 25/1/2002, Est. Atanasio, in D&L 2002,
335)
È antisindacale il comportamento
della PA consistente nella messa a disposizione
delle organizzazioni sindacali di locali inidonei
allo svolgimento delle assemblee sindacali (Pret.
Milano 2/9/97, est. Vitali, in D&L 1998, 355)
E' antisindacale il comportamento
del datore di lavoro che faccia ricorso al lavoro
straordinario infrasettimanale e nelle giornate di
sabato, in assenza di circostanze eccezionali e
imprevedibili, in violazione degli obblighi di
informazione preventiva e di accordo con le Rsa
previsti dall'art. 8 D.S., parte I, CCNL industria
metalmeccanica privata 5/7/94 (nel caso di specie,
il Pretore ha precisato che la preventiva
informazione di cui alla norma contrattuale indicata
deve essere specificata e deve riguardare le
posizioni dei singoli lavoratori) (Pret.
Milano4/4/95, est. Peragallo, in D&L 1995,
563)
All'interno di
una realtà aziendale ove la circolazione delle
informazioni su qualsiasi argomento avvenga
attraverso i personal computers e i terminali di cui
sono dotato i dipendenti, il diritto di affissione
ex art. 25 SL deve essere interpretato tenendo conto
della realtà informatica; costituisce pertanto
condotta antisindacale il rifiuto del datore di
lavoro di mettere a disposizione delle Rsa uno
spazio "virtuale" all'interno delle applicazioni del
sistema informatico di comunicazione (Pret. Milano
3/4/95, est. Vitali, in D&L 1995, 5445, nota
CAPURRO, Profili di legittimità dell'utilizzo di
strumenti informatici nelle relazioni sindacali
aziendali. In senso conforme, v. Pret. Milano
2/7/97, est. Negri Della Torre, in D&L 1998,
69, n. FRANCESCHINIS, L'elezione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
Ha natura antisindacale il comportamento del datore
di lavoro che non adempie correttamente l'obbligo,
scaturente dal contratto collettivo, di comunicare
al sindacato i dati relativi alla distribuzione dei
carichi di lavoro e delle ore di lavoro
straordinario. Non costituisce condotta
antisindacale il rifiuto del datore di comunicare al
sindacato i nominativi dei lavoratori che avrebbero
espletato le ore di lavoro straordinario, in quanto
una soluzione differente contrasterebbe con il
diritto alla riservatezza riconosciuto
individualmente ad ogni lavoratore (Trib. Salerno
17/5/00, in Dir. Informazione e informatica
2000, pag. 480, con nota di Bellavista,
Trattamento dei dati personali e diritti di
informazione del sindacato)
Il diritto alla informativa alle
R.s.u. dello straordinario, con riferimento
specifico alla posizione dei singoli lavoratori
interessati (e non già per dati generali riferiti al
reparto o settore) discende - in fattispecie -
dall'art. 8, Disciplina speciale, parte prima, CCNL
metalmeccanici del 1/5/76, che contempla una
informazione di natura contrattuale precisa e
sistematica, ai fini della possibilità di quel
controllo ed intervento che si inquadrano nelle
linee generali politiche della occupazione proprie
del sindacato (cfr. Cass. n. 5320/88, Cass. n.
2808/94). Il diritto alla visione del registro degli
infortuni - nient'affatto limitato agli ispettori
del lavoro per i quali deve essere tenuto a
disposizione ex art. 403, D.P.R. n. 547/55 -
consegue in capo alle R.s.u. dall'art. 9, l. n.
300/70 secondo cui: "i lavoratori, mediante loro
rappresentanze, hanno diritto di controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali e di
promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione
di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute
e la loro integrità fisica", essendo l'accesso al
registro in questione strumentale e connaturato
all'esercizio del cennato diritto. Il diniego
aziendale, in entrambi i casi, legittima la sanzione
ex art. 28 Statuto dei lavoratori. (Cass. 7/3/01, n.
3298, pres. Ianniruberto, est. Mileo, in Lavoro e
prev. oggi. 2001, pag. 1017)